Marcatura CE

La marcatura CE deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione europea in quanto procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati da una direttiva comunitaria.

La direttiva macchine 2006/42/CE definisce “macchina” un insieme di parti di cui almeno una mobile, per mezzo di energia diversa da quella umana o animale. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs 17/2010.

In tale direttiva rientrano anche le “quasi macchine”, “le attrezzature”, “i sistemi di sollevamento, anche manuali”, “funi e catene”, ”i sistemi antiribaltamento”, “dispositivi di trasmissione”, “componenti di sicurezza”.

Alcune macchine con un livello di pericolosità molto elevato per l’utilizzatore, sono raccolte nell’allegato IV della Direttiva Macchine, e possono essere marcate dal produttore in autonomia, solo se esiste una norma armonizzata di prodotto e se essa è rispettata integralmente. In caso diverso il costruttore deve rivolgersi ad un organismo notificato, per supplire alla mancanza di indicazioni precise.

I documenti e i certificati di prova rilasciati da Organismo Notificato, NON sostituiscono ma integrano la marcatura CE.

Un produttore extra europeo NON può fare la marcatura CE delle macchine. Tale marcatura CE sarebbe illegale.

Dal punto di vista della sicurezza, ogni macchina è definita da un fascicolo tecnico composto da:

  • analisi dei rischi
  • copia del manuale di installazione uso e manutenzione
  • copia della dichiarazione di conformità
  • copia dell’etichetta CE
  • progetti, disegni, relazioni di calcolo, schemi, foto e quant’altro possa illustrare in modo completo la macchina ed i suoi componenti
  • distinta base
  • elenco dei fornitori
  • procedure di controllo della produzione
  • procedura di collaudo

Eseguire l’analisi dei rischi è il lavoro più complesso di tutto il processo di marcatura CE, perchè entra in tutti i dettagli, anche i più piccoli, del prodotto che si intende realizzare, eseguendo ipotesi su quali siano le migliori soluzioni per ridurre il rischio.

Nota:

La marcatura CE è un obbligo:

  • del produttore, se ha la sede in Europa;
  • dell’importatore, se il produttore ha sede fuori della Unione Europea;
  • oppure del mandatario, nominato dal produttore.

La marcatura CE è un processo da implementare, NON è un prodotto.