Diagnosi Energetiche - ing. Marco Affinito (EGE)

diagnosi energetica

Diagnosi Energetica - Soggetti obbligati 

I soggetti obbligati ad eseguire la diagnosi energetica (il rapporto di diagnosi conforme all’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014) sono definiti all’interno dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n° 102.

Sono le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia.

Per grandi imprese, si identificano le aziende che soddisfano una delle seguenti condizioni:
• l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;
• l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro;
• l’impresa occupa più di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Sono esonerate tra queste imprese quelle che adottano uno dei sistemi di gestione volontaria (come dall’articolo 8, comma 1, secondo periodo) che includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.

Rimane l’obbligo per l’impresa di comunicare all’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) l’esito della diagnosi energetica eseguita.

Sono obbligate, ai fini dell’obbligo della diagnosi energetica, le imprese ad alto consumo energetiche (impresa energivorache consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%.

L’impresa energivora è esonerata dall’obbligo se adotta sistemi di gestione volontaria che includono la diagnosi energetica in conformità con il decreto legislativo 102/2014. Anche in questo caso, persiste l’obbligo di comunicare l’esito dell’audit energetico all’ENEA.

Nel caso in cui un’impresa sia in possesso di più siti produttivi, essa dovrà stabilire un elenco di tutti i siti con relativi consumo annuo.

Secondo quanto esplicitato nell’articolo 8, comma 1, del D.lgs 102/14, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, con scadenza quadriennale. Tutte le imprese ed organizzazioni che hanno inviato un audit energetico prima del 5 dicembre 2015, devono calcolare la scadenza facendo riferimento alla data in cui hanno eseguito la diagnosi valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo.

La comunicazione all’ENEA deve essere poi trasmessa, assieme alla documentazione necessaria, entro e non oltre il 22 dicembre dell’obbligo.

Tale consumo andrà poi calcolato in TEP (Tonnellate Barili di Petrolio) tramite calcolo messo a disposizione dall’ENEA.

L'italiana Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la Delibera EEN 3/08[2] del 20-03-2008 (GU n. 100 del 29.4.08 - SO n.107), ha fissato il valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria in 0,187 x 10−3 tep/kWh.

L’obbligo di diagnosi energetica riguarda le aziende monosito e multisito.

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DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)

ALLEGATO 2

Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione

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È entrato in vigore lo scorso 29 luglio 2020 il D. Legislativo n.73 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Il Decreto apporta numerose modifiche al D.Lgs. 102/2014 con specifici riferimenti ai temi: efficienza energetica, diagnosi energetiche, installazione di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ripartizione delle spese, consumi energetici e fatturazione.

Le novità del d.lgs n. 73/2020

Le principali novità contenute nel decreto riguardano:

  • le nuove definizioni di: esperto in gestione dell’energia (EGE); auditor energetico; grande impresa;
  • il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili oggetto di acquisto o di nuova locazione da parte della PA è verificato attraverso la relazione tecnica (comma 1, art. 8 del dlgs n. 192/2005);
  • l’estensione dell’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
  • l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001; l’esenzione rimane solo per le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica in conformità all’allegato 2 del dlgs n. 102/2014;
  • l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • il dover riportare in apposita relazione tecnica del progettista o tecnico abilitato i casi di inefficienza, in riferimento all’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
  • i contatori ed i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali, installati dopo il 25 ottobre 2020devono essere leggibili da remoto; per quelli già installati, invece, tale obbligo sarà in vigore dal 1° gennaio 2027;
  • nei condomini con sistemi di raffrescamento o riscaldamento comune, per la corretta suddivisione delle spese l’importo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali attribuendo almeno una quota del 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica; in tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti secondo i millesimi, i metri quadrati o i metri cubi utili;
  • l’introduzione dell’Allegato 9 che contiene i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per il raffrescamento, il riscaldamento e consumo di acqua calda sanitaria.

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OBBLIGO PER EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il D.Lgs 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.  

Le diagnosi energetiche per gli edifici pubblici possono essere redatte da un professionista abilitato, quindi semplicemente iscritto ad un Albo professionale.

Fanno eccezione le diagnosi obbligate dal Decreto CAM, che devono essere stese da un soggetto certificato (ESCo, EGE).

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OBBLIGO PER EDIFICI RESIDENZIALI

Il decreto Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiede l'obbligo di esecuzione della diagnosi energetica anche per gli edifici soggetti a progetti di ristrutturazioni di primo livello e anche per quelli di secondo livello nel caso di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 mq.
Inoltre sono soggetti all’obbligo dell’audit energetico gli edifici residenziali come evidenziato nell’’Articolo 5.3:

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […]
1. impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
2. impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
3. le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
4. impianto centralizzato di cogenerazione;
5. stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
6. per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

OBBLIGO PER CONDOMINI

Il Decreto Legislativo 102/2014 introduce l’obbligo della contabilizzazione di calore, secondo la norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione delle spese e il calcolo dei millesimi di riscaldamento secondo il fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare.

Detrazioni fiscali del 65%, 70% e 75% per il risparmio energetico

Detrazioni fiscali del 50%, sulle ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico

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CONTO TERMICO 2.0 per la P.A., Imprese e Privati (GSE)

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA. 

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012.

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese fra le PA anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. E' stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo).

Il limite massimo per l'erogazione degli incentivi in un'unica rata è di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono all'incirca di 2 mesi.

Tra gli interventi che permettono l'accesso agli incentivi:

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Il nostro supporto al tuo fianco

Per avviare un processo di autovalutazione che determina un miglioramento continuo, con l’adozione di politiche di corretto uso dell’energia , è necessaria una efficace diagnosi energetica consente un specifica valutazione dei KPI aziendali e la riduzione dei consumi energetici, con Cat Engineering puoi:

  • Effettuare uno screening per conoscere le performance aziendali e confrontarle con quelle del tuo settore
  • Avviare processi di miglioramento energetico
  • Ridurre i costi di manutenzione
  • Individuare i processi a maggior consumo
  • Effettuare soluzioni per l'implementazione di servizi di Monitoraggio energetico

Possiamo dividere la diagnosi in quattro fasi:

  1. Analisi preliminare dei consumi dell'impresa con l'analisi delle bollette e dei contratti, visione delle schede tecniche degli impianti e indagine sul tipo di utilizzo che viene fatto dell'edificio
  2. Sopralluogo negli edifici per rilevare le misure, le caratteristiche degli involucri e degli impianti, inserimento dei dati ottenuti in modelli informatici anche con il monitoraggio dei consumi
  3. Valutazioni dei risultati ottenuti da simulazioni informatiche possibilmente tramite l'utilizzo di software di simulazione dinamica
  4. Sintesi dei risultati e proposte di riqualificazione con le soluzioni tecniche ed economiche più vantaggiose

 

Offriamo inoltre consulenza sul monitoraggio energetico

 

Finanziamenti/Contributi alle imprese

http://porfesr.regione.campania.it/

A partire dal 2 luglio 2019 le imprese potranno accedere e registrarsi alla piattaforma informatica dedicata:

                                                                        http://sid2017.sviluppocampania.it

e presentare la richiesta di contributo.

 

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